Marchio dell’Unione Europea

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Marchio dell’Unione Europea 2018-06-07T14:52:35+00:00

Il marchio dell’Unione Europea è stato istituito al fine di coordinare il sistema comunitario con le regole dei marchi nazionali. La sua registrazione si effettua presso l’EUIPO, con sede ad Alicante, in Spagna.

Perché registrare il marchio dell’Unione Europea
La registrazione del marchio dell’Unione Europea conferisce al suo titolare un diritto di esclusiva sostanzialmente equivalente a quello offerto dalla registrazione di un marchio italiano, ma con l’ulteriore vantaggio che il diritto è esteso, con un’unica registrazione, a tutto il territorio dell’Unione Europea.

Il titolare del marchio dell’Unione Europea, pertanto, avrà il diritto assoluto di vietare ai terzi l’uso di un segno identico a quelli per cui esso è stato registrato su tutto il territorio comunitario, mentre nel caso di segni identici o simili adottati per prodotti o servizi identici o analoghi, la tutela è subordinata alla sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico, che può anche consistere in un rischio di associazione tra il segno ed il marchio.

Oltre all’ampiezza della copertura territoriale, a fronte di investimenti economici contenuti, ulteriori benefici derivanti dalla registrazione del marchio dell’Unione Europea riguardano l’assoggettamento ad un’unica disciplina recepita uniformemente da tutti gli Stati membri e la gestione di tutte le procedure di registrazione avanti ad un unico interlocutore, l’EUIPO con conseguenti semplificazioni burocratiche.

Oggetto della registrazione
Sono atti a costituire un marchio dell’Unione Europea sostanzialmente gli stessi segni descritti dalla normativa italiana, ovvero tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti od i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Quanto ai requisiti di validità, vengono in rilievo quelli della liceità, della capacità distintiva e della novità.

La domanda di registrazione del marchio deve inoltre contenere l’elenco dei prodotti o dei servizi che esso è destinato a contraddistinguere. La catalogazione di riferimento è data dall’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e successive modificazioni, che classifica vari generi di prodotti e servizi, suddividendoli in quarantacinque classi merceologiche di prodotti e servizi tra loro omogenei.

Chi può registrare il marchio
Possono registrare un marchio dell’Unione Europea tutte le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico.

La procedura di registrazione
La domanda per il marchio dell’Unione Europea può essere presentata direttamente davanti all’EUIPO o per il tramite dell’UIBM a Roma. Al ricevimento della domanda, verificata la regolarità formale della stessa, l’EUIPO provvede ad assegnarle un numero ed una data di deposito. Nei mesi successivi, l’Ufficio compie un esame limitatamente agli impedimenti assoluti alla registrazione, ovvero ai requisiti di capacità distintiva e liceità.

Ad avvenuta ammissione della domanda, l’EUIPO fornisce al richiedente un rapporto di ricerca comprendente gli esiti delle indagini d’anteriorità eseguite dall’Ufficio stesso in relazione ai marchi comunitari e dagli uffici nazionali degli Stati membri che aderiscono al sistema di ricerca, consentendo al richiedente di valutare la situazione e, se del caso, decidere se ritirare o limitare la propria domanda di marchio comunitaria, prima della pubblicazione, per evitare le contestazioni dei terzi in sede di opposizione. Ove non sussistano impedimenti assoluti alla registrazione, e nel caso il richiedente non decida di rinunciare alla domanda di registrazione, in seguito alla verifica del rapporto di ricerca, la domanda è pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione Europea a cura dell’EUIPO, nelle cinque lingue ufficiali dell’Unione Europea.

Effetti della registrazione
La registrazione del marchio dell’Unione Europea dura dieci anni decorrenti dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile illimitatamente per pari periodi di dieci anni.

L’avvocato Maccagnani è abilitato a redigere e depositare domande di marchio dell’Unione Europea.