Con la registrazione di disegno e modello, il richiedente tutela l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali e dell’ornamento del prodotto medesimo.
Oggetto della registrazione
La registrazione protegge l’aspetto esteriore del prodotto, non occorrendo però che esso presenti una specifica gradevolezza estetica. Possono essere registrati come modelli anche le parti staccate di un prodotto più complesso. La registrazione può riguardare sia disegni o modelli singoli sia più esemplari, fino al numero massimo di cento per ogni domanda di registrazione, purché siano tutti destinati ad essere inclusi nella medesima categoria della classificazione internazionale degli stessi (classificazione di Locarno).
La registrazione di un disegno o di un modello è subordinata al riconoscimento di un suo particolare valore ovvero di un suo particolare pregio, che lo caratterizzino sotto tale profilo rispetto al prodotto e che gli facciano acquisire, di conseguenza, uno specifico valore di mercato.
Requisiti necessari di accesso alla registrazione sono la novità ed il carattere individuale.
Chi può registrare il disegno ed il modello
Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa. Per i modelli realizzati dal lavoratore subordinato, invece, il diritto alla registrazione è attribuito al datore di lavoro solo quando l’opera rientri tra le mansioni del dipendente.
La procedura di registrazione
La domanda deve essere presentata direttamente all’UIBM o presso una Camera di Commercio.
L’ente che si occupa del rilascio dei titoli a livello nazionale, a sèguito della verifica della sussistenza dei requisiti per la registrazione, è l’UIBM.
Effetti della registrazione
Il titolare del disegno o del modello registrato avrà il diritto di tutelare lo stesso da chi lo riproduca, integralmente o parzialmente.
La registrazione del disegno o del modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata, per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.
L’avvocato Maccagnani è abilitato a redigere e depositare domande di disegno e modello italiano.