Il legislatore ha predisposto una disciplina a tutela delle invenzioni dei dipendenti che, da un lato, tiene conto delle contrapposte esigenze dei soggetti coinvolti (ovvero il dipendente ed il datore di lavoro) e, dall’altro, regola i diritti morali e patrimoniali conseguenti alla realizzazione dell’invenzione.
La legge distingue tra le invenzioni di servizio, ovvero quelle invenzioni che si caratterizzano per il fatto che l’invenzione è realizzata nell’àmbito di un rapporto di lavoro subordinato in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e come tale è specificamente retribuita, e le invenzioni di azienda ovvero quelle invenzioni realizzate in assenza di una specifica previsione contrattuale dell’attività inventiva del dipendente, e quindi della relativa retribuzione.
In quest’ultima ipotesi, sebbene i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione apparterranno in modo immediato e diretto all’imprenditore, l’inventore-dipendente avrà diritto non solo al riconoscimento della paternità dell’invenzione, ma anche alla corresponsione di un equo premio, od in altre parole di una controprestazione straordinaria, avente carattere indennitario, corrisposta una tantum.
In caso di invenzioni d’azienda, l’equo premio spetta al dipendente non solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di brevettare l’invenzione, ma anche quando, per strategia imprenditoriale, questi opti per l’utilizzo dell’invenzione in regime di segretezza industriale.