Tutela Cautelare (inibitoria, sequestro, descrizione, pubblicazione, penale, stabilità provvedimento)
L’imprenditore che lamenti di subire atti di concorrenza sleale od il titolare di diritti industriali che subisca la contraffazione del segno distintivo, del brevetto, del modello o la violazione di un diritto d’autore ha la possibilità di ottenere la condanna del concorrente e del contraffattore in tempi brevissimi tramite il ricorso ai mezzi di tutela cautelare, risolvendo così il problema della lunga durata che caratterizza i giudizi ordinari ed evitando l’aggravarsi dei danni subiti.
Requisiti necessari per l’ottenimento di una misura cautelare sono la bontà della pretesa, ovvero l’esistenza del diritto (il cd. fumus boni iuris), oltre alla prova dell’urgenza di provvedere per evitare il pericolo di aggravamento dell’illecito (il cd. periculum in mora).
Oltre alla celerità che contraddistingue questo tipo di procedimento, gli altri vantaggi connessi al ricorso alla tutela cautelare sono le speciali misure cautelari ottenibili per mezzo dello stesso.
L’inibitoria è l’ordine con cui il giudice vieta immediatamente al contraffattore la prosecuzione o la ripresa dell’attività di fabbricazione, commercializzazione e uso di quanto costituisce violazione del diritto altrui.
Il sequestro impedisce l’ulteriore circolazione dei prodotti contraffatti e di acquisire la prova dell’entità del danno subìto quando ha ad oggetto anche le scritture contabili riferite al prodotto contraffatto.
La descrizione, invece, è la misura per mezzo della quale il titolare della privativa acquisisce la prova della violazione del proprio diritto prima dell’instaurazione del giudizio ordinario; essa è particolarmente indicata nei casi in cui occorra acquisire la prova della contraffazione di un brevetto non potendo facilmente reperire il prodotto del concorrente.
Ulteriori sanzioni comminabili dall’autorità giudiziaria con il provvedimento cautelare riguardano la pubblicazione dell’ordinanza, a spese del contraffattore, su giornali e riviste, avente natura riparatoria, e la previsione di una penale, ovvero di una somma predeterminata che il contraffattore dovrà versare nell’ipotesi di mancata cessazione o successiva ripresa dell’attività illecita.
Ulteriore indiscutibile vantaggio del giudizio cautelare riguarda la stabilità del provvedimento nel caso in cui venga disposta unicamente l’inibitoria; ciò darà la facoltà e non l’obbligo al titolare della privativa violata di instaurare il giudizio ordinario eventualmente solo a fini di calcolo e liquidazione del risarcimento del danno subìto.