Con la cessione, il titolare del marchio o del brevetto (cedente) si spoglia definitivamente della titolarità della privativa a favore di un altro soggetto (cessionario) in cambio di un corrispettivo pattuito a somma fissa e/o in royalties.
Per quanto riguarda il marchio, vigono i principi della libera cedibilità dello stesso e della legittimità della cessione parziale del marchio: il marchio potrà essere trasferito anche separatamente dagli altri elementi aziendali ed anche solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
La cessione del brevetto si realizza tramite qualunque contratto capace di produrre effetti traslativi ed è soggetta alle regole del tipo contrattuale adottato.
L’avvocato Maccagnani è in grado di prestare consulenza ed assistenza alla redazione di contratti di cessione, licenza, merchandising e franchising.