Rispetto alla cessione, attraverso il contratto di licenza il titolare del marchio o del brevetto (licenziante) conserva la titolarità dello stesso, disponendo a favore di terzi (licenziatari) la sola facoltà di utilizzazione.
Ad esempio, con la licenza il titolare del marchio o del brevetto ha la possibilità di sfruttare l’avviamento dello stesso in mercati in cui non opera o dove non intenda svolgere direttamente alcuna attività imprenditoriale. A tal fine, il titolare del marchio o del brevetto stipula il contratto con il quale autorizza il licenziatario a contraddistinguere il prodotto o a realizzare l’invenzione e ad immetterli sul mercato, conservandone la titolarità.
A carico del licenziatario, il contratto prevede l’obbligo di pagare il corrispettivo, che può essere fissato in una somma à forfait, oppure, come accade più di frequente, in pagamenti periodici detti royalties, il cui ammontare è normalmente calcolato in percentuale sui guadagni realizzati nell’attuazione dell’invenzione brevettata o del marchio.
La licenza del marchio può essere esclusiva o non esclusiva; totale o parziale (ovvero relativa a tutti o solo ad una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato); riferita all’intero territorio dello Stato o solo ad una parte di esso.
Anche il contratto che concede in licenza il brevetto può contenere una clausola di esclusiva, per mezzo della quale il licenziante si priva del potere di attuare egli stesso l’invenzione e di concedere altre licenze a terzi.
L’avvocato Maccagnani è in grado di prestare consulenza ed assistenza alla redazione di contratti di cessione, licenza, merchandising e franchising.